Il diritto nella chiesa cattolica

di Carlo Ferraris
del gruppo Piccapietra

Nella predicazione e negli interventi di papa Francesco ricorrono di continuo i richiami al Vangelo, alla dignità della persona e al binomio responsabilità-coscienza: sono questi dunque i principi ai quali dovrebbero fare riferimento non solo i cristiani semplici, ma anche i componenti dell’organizzazione della Chiesa (in questo articolo per Chiesa si intende la Chiesa cattolica) e le leggi che la regolano.

II Codex iuris canonici

La vita della Chiesa è disciplinata dal Codice di Diritto Canonico, da non confondere con il Diritto Ecclesiastico, cioè l’insieme delle leggi dello Stato che riguardano la Chiesa, e con le leggi dello Stato Città del Vaticano, che non è la Chiesa, ma uno Stato indipendente dove ha sede la massima autorità della Chiesa cattolica, la santa Sede di cui è titolare unico e assoluto il romano Pontefice. La legge n. II del 7 giugno 1929 dello Stato Città del Vaticano, nota come legge sulle fonti del diritto, prevedeva come fonti del diritto per lo SCV le norme canoniche (Codex iuris canonici e Costituzioni apostoliche) e le specifiche leggi emanate per la Città del Vaticano dal Sommo Pontefice o da altra autorità da lui delegata (art 1). Nelle materie in cui non provvedevano le fonti canoniche o specifiche leggi date per lo SCV, si sarebbe applicata in via suppletiva la legge italiana, sebbene con particolari filtri (non contrarietà al diritto divino, ai principi generali del diritto canonico e a quanto previsto nei Patti lateranensi), oltre che concreta applicabilità delle norme «in relazione allo stato di fatto esistente», art 3.
Il Codice dunque ha una duplice valenza: è legislazione ordinaria dello Stato Città del Vaticano, con una base territoriale e un migliaio di cittadini residenti che la rende valida per chiunque si trovi nel territorio o sia in rapporto con persone che hanno compiuto atti conformi nel territorio dello SCV, ma nello stesso tempo è norma cogente per la struttura e l’apparato della Chiesa cattolica e gli appartenenti a essa ovunque al mondo si trovino. In questa seconda veste, mi sembra di poterla considerare piú come norma disciplinare che come legge, in quanto cittadini e opere che appartengono alla Chiesa cattolica sono anche soggetti alle legislazione civile del luogo di cui sono cittadini, che prevale.

Continua sul Gallo stampato… e nel seguito:

  • Fino al Concilio Vaticano primo
  • Dopo il concilio Vaticano secondo
  • Il nuovo Codice di Diritto canonico
  • Alla luce dell’Evangelo
  • La Lex fundamentalis